Art. 1.

      1. Al comma 3 dell'articolo 146 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) le spese ed onorari ai curatori delle procedure fallimentari in ipotesi di procedure prive di fondi o con mancanza di attivo».